CONDIZIONI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA ( B2B & B2C )
CONDIZIONI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA
RICKMERS Ship Chandler
B2B & B2C
Sito web: https://rickmersmarinesupply.com
§ 1 CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE
(1) La consegna viene effettuata in tutto il mondo dal magazzino o tramite società di logistica, spedizionieri o aziende di trasporto speciale incaricati, all’indirizzo di consegna indicato dal cliente.
(2) Il Venditore sceglie il vettore e il metodo di trasporto secondo la propria discrezionalità diligente, tenendo conto dei requisiti operativi, logistici e di sicurezza.
(3) Il cliente non ha diritto a un determinato metodo di spedizione, itinerario di trasporto o fornitore di servizi logistici.
§ 2 TEMPI DI CONSEGNA
(1) I termini di consegna sono indicativi e non vincolanti, salvo che siano stati espressamente confermati per iscritto come vincolanti.
(2) I tempi di consegna decorrono generalmente dopo la ricezione integrale del pagamento e il completamento di tutte le verifiche commerciali e operative necessarie.
(3) Tempi di consegna abituali:
UE: 2–10 giorni lavorativi
al di fuori dell’UE: 5–21 giorni lavorativi
(4) Per determinate categorie di merci possono essere necessari tempi di consegna più lunghi.
Ciò vale in particolare per:
– merci pericolose,
– dispositivi di sicurezza,
– attrezzature di salvataggio e attrezzature speciali,
– motori e unità di propulsione,
– componenti tecnici pesanti,
– merci ingombranti,
– merci trasportate tramite spedizioniere,
– trasporti speciali.
(5) Il termine concreto di consegna viene indicato, ove necessario, nell’offerta, nel processo di ordinazione o nella conferma d’ordine.
(6) Per i clienti B2B, i tempi di consegna sono generalmente indicativi e non vincolanti, salvo che sia stato espressamente concordato un termine di consegna vincolante.
(7) Per i clienti B2C si applicano le disposizioni di legge relative ai termini di consegna e al ritardo nella consegna.
§ 3 SPEDIZIONE TRAMITE SPEDIZIONIERE E SPEDIZIONI SPECIALI
(1) Alcune merci vengono spedite esclusivamente tramite spedizionieri o fornitori di servizi logistici specializzati.
(2) Ciò vale in particolare per:
– attrezzature di salvataggio e sicurezza,
– motori navali, sistemi di propulsione e grandi componenti tecnici,
– merci pericolose,
– merci ingombranti, pesanti o ad alto volume,
– attrezzature marittime, offshore e specifiche per cantieri navali,
– altre merci per le quali, a causa della loro natura, è necessario un trasporto speciale.
(3) Il trasporto viene effettuato da fornitori di servizi idonei e autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.
§ 4 SPESE DI SPEDIZIONE
(1) Le spese di spedizione vengono calcolate individualmente in base alla destinazione, al peso, al volume, al tipo di trasporto e, se del caso, a particolari requisiti logistici.
(2) Le spese di spedizione vincolanti per il relativo ordine vengono mostrate al cliente prima del completamento dell’ordine oppure comunicate al più tardi nella conferma d’ordine.
(3) Possono essere applicati costi speciali derivanti, ad esempio, da merci pericolose, merci ingombranti, trasporti pesanti, consegne nelle isole, aree di consegna remote o trasporti speciali necessari; tali costi saranno comunicati al cliente prima della conclusione del contratto, nella misura in cui ciò sia possibile in base alle circostanze.
§ 5 DOGANA, DAZI ALL’IMPORTAZIONE E IMPOSTE
(1) Per le consegne internazionali possono essere applicati dazi doganali, dazi all’importazione, imposte all’importazione e altri oneri specifici del Paese.
(2) Tali costi non sono compresi nelle spese di spedizione e, nella misura consentita dalla legge, sono a carico del cliente.
(3) Per le consegne al di fuori dell’Unione Europea, il cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni di importazione applicabili, nella misura in cui ciò rientri nella sua responsabilità.
§ 6 INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE E TRACCIAMENTO DELLA SPEDIZIONE
(1) Le informazioni sulla spedizione, le notifiche di stato, i dati di tracciamento o informazioni comparabili possono essere messi a disposizione a seconda del fornitore del servizio di trasporto.
(2) Il tracciamento continuo della spedizione non fa parte del processo standard per ogni metodo di spedizione.
(3) La gestione logistica può essere effettuata tramite diversi sistemi di trasporto e spedizione.
§ 7 CONSEGNE PARZIALI
(1) Sono consentite consegne parziali nella misura in cui siano ragionevoli per il cliente e non siano in contrasto con lo scopo del contratto.
(2) Ciò non comporta costi di spedizione aggiuntivi per il cliente, salvo diverso accordo espresso.
§ 8 TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
B2B
(1) Nei contratti con professionisti, il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale della merce passa al cliente al momento della consegna al fornitore del servizio di trasporto, nella misura consentita dalla legge applicabile.
B2C
(2) Nei confronti dei consumatori si applicano le disposizioni imperative di legge relative al trasferimento del rischio.
§ 9 IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA
(1) Se la consegna non può essere effettuata per motivi rientranti nella responsabilità del cliente, in particolare a causa di dati dell’indirizzo errati, della mancanza delle autorizzazioni di importazione necessarie o del rifiuto di ricevere la consegna, il cliente sostiene i costi aggiuntivi risultanti nella misura consentita dalla legge.
§ 10 FORZA MAGGIORE
(1) Gli eventi al di fuori della ragionevole sfera di influenza del Venditore possono incidere sull’adempimento degli obblighi per la durata dell’interruzione.
(2) Ciò comprende in particolare:
– guerra,
– calamità naturali,
– provvedimenti delle autorità,
– pandemie,
– gravi interruzioni della catena di approvvigionamento,
– scioperi,
– interruzioni dei trasporti,
– interruzioni dell’energia elettrica,
– attacchi informatici,
– altri eventi imprevedibili al di fuori del controllo del Venditore.
(3) I termini di consegna vengono prorogati di conseguenza per la durata dell’interruzione.
(4) I diritti legali delle parti restano impregiudicati.

